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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"GRUPPO SPORTIVO DIAVOLI ROSSI"

TITOLO I
Denominazione e Scopo

Art. 1E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Gruppo Sportivo Diavoli Rossi” (in seguito G.S. Diavoli Rossi). L’Associazione ha sede in Milano via F.lli Rosselli 6, presso l’oratorio della Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa. Il colore sociale dell’Associazione è il rosso.

Art. 2Il G. S. Diavoli Rossi è l’espressione sportiva dell’Oratorio, promuove attività sportiva agonistica-ricreativa in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della realtà, in armonia con gli orientamenti diocesani per gli oratori, coordinandosi con le iniziative formative educative e catechetiche rivolte ai ragazzi, ai giovani e agli adulti. Finalità del G.S. Diavoli Rossi sono lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione di educazione e di maturazione umana. Il G.S. Diavoli Rossi potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzando prevalentemente spazi ed impianti della Parrocchia Madonna Medaglia Miracolosa. Tale utilizzo è regolamentato da un comodato d’uso stipulato tra il G.S. Diavoli Rossi e la Parrocchia.

Art. 3Il G. S. Diavoli Rossi è affiliato al Centro Sportivo Italiano e potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. Il G. S. Diavoli Rossi fa riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) e il Centro Sportivo Italiano (CSI) in data 23.04.01.

Art. 4
Il G.S. Diavoli Rossi non ha scopo di lucro, è tassativamente apolitico / apartitico.

Art. 5
Tutti coloro che sono tesserati per il G.S. Diavoli Rossi, siano essi atleti o dirigenti, sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai canoni di buona educazione morale e civile, nei confronti degli organi e dei responsabili del G.S. Diavoli Rossi stesso, delle Federazioni o Enti organizzatori e delle altre Società, presso i quali rappresentiamo in primo luogo il nostro Oratorio.

TITOLO II
Soci

Art. 6Possono essere soci del G.S. Diavoli Rossi tutti coloro che partecipando alla sua vita, ne  condividono la finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.  I soci si distinguono in:
a) atleti: coloro che praticano attività sportiva.
b) non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali del G.S. Diavoli Rossi.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 7
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione al G.S. Diavoli Rossi, ed è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, delibera che viene adottata nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.

Art. 8Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i diritti dei soci minorenni possono essere esercitati da un genitore.

Art. 9
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità e mancato rinnovo dell’Associazione o per espulsione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine del G. S. Diavoli Rossi.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine inguntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non da diritto alla restituzione di quanto versato al G.S. Diavoli Rossi.

TITOLO III
L’Assemblea

Art. 10Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 11L’Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per affrontare quelle problematiche poste all’ordine del giorno in merito alle finalità educative che il G. S. Diavoli Rossi si prefigge . Può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purchè in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 12Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto, i soci in regola con il versamento della quota annua alla data della convocazione delle stesse, personalmente o rappresentati ai sensi dell’art. 8. Un Socio tesserato per lo stesso anno sociale come Socio dirigente e/o Socio atleta e/o Socio sostenitore potrà esercitare un solo diritto di voto.

Art. 13
Il socio impossibilitato ad intervenire all’Assemblea può delegare, con delega scritta, un altro Socio di sua fiducia. Ogno Socio comunque può presentare solo una delega.

Art. 14La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso nei locali in cui vengono effettuate le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 15
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. L’Assemblea è presieduta dal presidente del G.S. Diavoli Rossi o da persona dallo stesso delegata.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati ai sensi dell’articolo 12, salvo quanto previsto dall’articolo 16.

Art. 16Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei  soci, mentre lo scioglimento del G.S. Diavoli Rossi e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Art. 17
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 18Compiti dell’Assemblea ordinaria dei soci sono:
a)
    l’elezione del Consiglio Direttivo. (quando previsto per scadenza del mandato o per reintegro o per dimissioni)
b)
    Approvazione del rendiconto economico.
c)
    Deliberare in merito agli argomenti posti all’esame dal Consiglio Direttivo.
d)
    Deliberare in merito ai provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
Delibere relative allo scioglimento del G.S. Diavoli Rossi e alle proposte di modifica dello statuto devono essere prese in sede di assemblea straordinaria.

Art. 19Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

TITOLO IV
Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 20Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci. E’ l’organo esecutivo del G.S. Diavoli Rossi, è preposto a dirigere, amministrare, programmare l’attività del G.S. Diavoli Rossi.

Art. 21Tutti i componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 22Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 fino ad un massimo di 10 Consiglieri. Tutti i componenti devono essere maggiorenni.

Art.  23
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del G.S. Diavoli Rossi. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) Elezione del Presidente del G. S. Diavoli Rossi, del vice presidente, del direttore sportivo e del segretario.
b)  Stabilire i programmi  di attività e determinare le scelte operative circa le attività da svolgere.
c)   Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci.
d) Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonchè deliberare le quote associative annue.
e)  Nominare i dirigenti e allenatori.
f)  Deliberare su provvedimenti disciplinari nei confronti di: dirigenti o atleti. Propone altresì al giudizio dell’Assemblea eventuale richiesta di espulsione dal G.S. Diavoli Rossi.
g)  Adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività del G.S. Diavoli Rossi.
h)  Indica le modalità per il rinnovo del Consiglio stesso.
i)   Fissa la data annuale dell’Assemblea

Art.  24
Il Consiglio Direttivo è anche l’organo preposto a vigilare sull’osservanza dello statuto con particolare attenzione al rapporto educativo dei soci.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il Direttore dell’Oratorio, o persona delegata dal Parroco, della Parrocchia Madonna Medaglia Miracolosa, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art.  25
E’ validamente costituito e operante purchè sia presente la metà più uno dei componenti; si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza relativa (metà più uno dei presenti); in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza. Non sono ammessi voti per delega

Art.  26
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assumerà la gestione interinale, sino alla nomina del nuovo Presidente. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo entrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l’assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art.  27
Il Presidente
: E’ eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e lo presiede.  La durata del suo mandato è analoga a quella del Consiglio stesso, può essere rieletto.
Il Presidente è il legale rappresentante del G.S. Diavoli Rossi e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Rappresenta il G.S. Diavoli Rossi presso federazioni e enti.
Può sospendere quei Soci che abbiano avuto un comportamento non coerente allo spirito del G.S. Diavoli Rossi e al presente statuto in attesa dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art.  28
Altri incarichi
Vice Presidente: sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza.
Direttore Sportivo
: mantiene i contatti con le varie federazioni o enti. Coordina l’attività delle squadre. Promuove le attività delle federazioni o enti a cui il G.S. Diavoli Rossi aderisce.
Segretario
: coadiuva il Presidente nell’espletamento delle varie funzioni. Provvede all’iscrizione delle squadre. E’ responsabile della gestione del materiale del G.S. Diavoli Rossi disponendone l’eventuale acquisto necessario nell’ambito della delega di spesa ricevuta.
Segretario del consiglio
: verbalizza le decisioni del Consiglio Direttivo. Tale carica può essere ricoperta anche da una persona di fiducia estranea al Consiglio Direttivo e pertanto senza diritto di voto, ma socio del G.S. Diavoli Rossi.
Tesoriere
: Si occupa degli aspetti contabili e amministrativi del G.S. Diavoli Rossi.

Art.  29
Tutte le persone facenti parte del Consiglio Direttivo sono considerate a tutti gli effetti Dirigenti del G.S. Diavoli Rossi.

Art. 30
Non possono ricoprire cariche sociali (Presidente, Vice-presidente, Direttore Sportivo, Tesoriere) quei Soci che hanno incarichi in altre Società o Gruppi Sportivi

TITOLO V
Socio non atleta con qualifica di Dirigente

Art.  31
Sono quei soci ai quali il Consiglio Direttivo affida un incarico sociale all’interno del G.S. Diavoli Rossi. Tutte queste persone devono essere tesserate presso il Centro Sportivo Italiano o altro Ente di competenza.

Art.  32
Dirigente responsabile
- Sono responsabili della squadra a loro affidata, rappresentano il G.S. Diavoli Rossi in seno alla stessa e nei confronti delle altre società e degli enti organizzatori. Sono responsabili della disciplina della squadra e del materiale affidato alla stessa. Devono creare unione tra i genitori degli atleti al fine di creare un gruppo omogeneo che sia però parte attiva del G.S. Diavoli Rossi. Devono informare tempestivamente il Presidente del comportamento scorretto di un loro atleta. Possono prendere provvedimenti disciplinari di lieve entità (fino ad un massimo di 15 gg. di squalifica) nei confronti di quegli atleti che risultassero assenti ingiustificati agli allenamenti e ai ritrovi per le gare ufficiali o che dimostrino un comportamento irriguardoso nei confronti del G.S. Diavoli Rossi, dei suoi tesserati, di terzi o che abbiano atteggiamenti vandalici, dandone comunque comunicazione scritta al Presidente.

Art.  33
Dirigente tecnico
– (Allenatore) Sono responsabili della conduzione tecnica della squadra loro affidata. Collabora con il Dirigente responsabile per il raggiungimento degli obiettivi societari. Stabiliscono la formazione della squadra tenendo presente eventuali esclusi per squalifica ufficiale, provvedimenti disciplinari, motivi medici. Devono cercare di dare a tutti gli atleti la possibilità di partecipare alle gare pur tenendo presente le caratteristiche di ognuno e la loro condizione atletica.

Art.  34
Dirigente arbitro
 - Sono quelle persone che, su indicazione del Consiglio Direttivo, vengono tesserate con incarico di Dirigente allo scopo di poter essere qualificati all’arbitraggio delle categorie previste dalle Federazioni o Enti.

Art.  35
Dirigente sanitario -
Sono quelle persone che, su indicazione del Consiglio Direttivo, vengono tesserate con incarico di Medico Sociale, Massaggiatore, etc.

Art.  36
Tutte le persone che ricoprono un incarico sociale (dirigenti) devono aderire alle iniziative promosse dal G.S. Diavoli Rossi  siano esse di carattere formativo, tecnico, ricreativo e alle proposte delle varie Federazioni o Enti segnalate dal G.S. Diavoli Rossi.

Art.  37
Non possono ricoprire incarici sociali quei Soci che hanno incarichi in altre Società o Gruppi Sportivi.

Art.  38
La durata dell’incarico di Dirigente è annuale. Un Dirigente può tuttavia essere sollevato dal suo incarico in via temporanea o definitiva su delibera del Consiglio Direttivo per comportamento scorretto nei confronti del G.S. Diavoli Rossi, dei suoi tesserati, di altre società o Enti nonchè per comportamento in contrasto con il presente statuto con particolare riferimento all’articolo 36.

TITOLO VI
Socio Atleta

Art.  39
E’ considerato atleta quel Socio che viene tesserato dal G.S. Diavoli Rossi come atleta praticante una disciplina sportiva presso il Centro Sportivo Italiano o altro Ente.
Possono essere tesserati come atleti coloro che accettano il presente statuto e i principi ai cui esso si ispira.
Possono essere tesserati come atleti coloro che, indipendentemente dall’età, abbiamo nei confronti delle iniziative e dei programmi formativi proposti dall’Oratorio un atteggiamento disponibile e collaborativo.

Art.  40
Per essere tesserato come atleta è fatto obbligo di effettuare gli accertamenti medici previsti dalla legge, o comunque ad una visita indicata dal G.S. Diavoli Rossi, atti a comprovare l’idoneità alla pratica sportiva.

Se durante il corso dell’anno si verificassero modifiche riguardanti la salute del tesserato tali da determinare una modifica del quadro medico, è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere una ulteriore visita o esonerare temporaneamente o definitivamente l’atleta.

Art.  41
Ogni tesseramento deve essere autorizzato dal Presidente sentito il parere favorevole del Dirigente Responsabile della squadra nella quale l’atleta dovrebbe essere inserito.

Art.  42
Gli atleti:

-
rispondono della loro disciplina e del loro comportamento al Dirigente Responsabile.
-
devono presenziare agli allenamenti e presentarsi ai ritrovi per le gare secondo le modalità stabilite dal Dirigente Responsabile e dall’Allenatore, devono informare tempestivamente i suddetti in caso di motivata impossibilità.
-
devono conservare con cura il materiale che il G.S. Diavoli Rossi mette loro a disposizione per lo svolgimento delle attività ed utilizzarlo solo per le competizioni ufficiali.
-
sono legati alla squadra per la quale vengono tesserati. L’impegno in altre squadre per causa di forza maggiore (sempre nei limiti di età stabiliti) deve essere preventivamente concordato tra i Dirigenti delle squadre interessate, e autorizzato dal Direttore Sportivo.

Art.  43
Gli atleti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età sono figure di riferimento per lo sviluppo morale e agonistico degli atleti più giovani. L’impegno loro richiesto è rivolto alla promozione sul territorio dell’immagine del G.S. Diavoli Rossi attraverso l’impegno nelle attività agonistiche, ma anche con la collaborazione nel coordinamento operativo per le stesse.

TITOLO VII
Socio non atleta con qualifica di Socio Sostenitore

Art.  44Sono considerati Soci Sostenitori tutti coloro che condividono le finalità educative e i principi ispiratori del G.S. Diavoli Rossi e, nel rispetto del presente statuto, ottengono la qualifica di Socio secondo le modalità stabilite dal consiglio Direttivo.

TITOLO VIII
Il patrimonio

Art.  45Il Patrimonio è costituito dalle quote associative e di iscrizione, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, versate dai soci, da eventuali contributi di privati o enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dal G.S. Diavoli Rossi.
Art.  46Eventuali  avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i tesserati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.  47In caso di scioglimento del G.S. Diavoli Rossi l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all’Oratorio della Parrocchia Madonna Medaglia Miracolosa.

Art.  48
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci. Copia dovrà essere trasmessa alla Parrocchia.

TITOLO IX
Norme finali

Art.  49
L’anno sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.
Art.  50
il G.S. Diavoli Rossi è disponibile ad accogliere richieste di abbinamenti o forme di sponsorizzazione da parte di privati, enti, aziende etc. purchè queste non intacchino minimamente lo spirito e le regole del presente Statuto. Sarà il Consiglio Direttivo a gestirle nel rispetto delle intenzioni.

Art.  51Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, nonchè alle norme di ordinamento sportivo, in quanto applicabili.